Informazioni utili per le aziende di pellet sul Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio

Il Regolamento (UE) 2025/40 ha introdotto la più ampia revisione delle norme sugli imballaggi degli ultimi decenni. Il Regolamento si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’UE, indipendentemente dal materiale, e mira a ridurre i rifiuti, aumentare la riciclabilità ed eliminare le sostanze pericolose. Per il settore del pellet – in cui sacchi, big bag e imballaggi per il trasporto sono essenziali – la conformità richiederà adeguamenti strategici in termini di progettazione, approvvigionamento e documentazione.

 

Classi obbligatorie di riciclabilità

Dal 2030, tutti gli imballaggi dovranno raggiungere una classe di prestazione di riciclabilità A (riciclabilità pari o superiore al 95%), B (pari o superiore all’80%) o C (pari o superiore al 70%). Gli imballaggi al di sotto della classe C saranno vietati.

Dal 2038 saranno consentiti solo gli imballaggi di classe A o B. I sacchi di pellet – generalmente in plastica – dovranno essere riprogettati per soddisfare questi criteri, garantendo che possano essere raccolti, selezionati e riciclati su larga scala.

Gli imballaggi in plastica dovranno contenere determinate percentuali minime di contenuto riciclato post-consumo, calcolate per stabilimento di produzione e per anno.

Il Regolamento inasprisce inoltre i limiti per i metalli pesanti e vieta i PFAS negli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti. Sebbene i sacchi di pellet non siano imballaggi alimentari, continua ad applicarsi il principio generale di minimizzazione delle sostanze che destano preoccupazione. I produttori dovranno garantire che inchiostri, adesivi e additivi siano conformi alle nuove restrizioni di natura chimica.

Gli imballaggi dovranno essere progettati affinché il loro peso e volume siano quelli minimi necessari. Questo inciderà sullo spessore dei sacchi, sullo spazio vuoto negli imballaggi pallettizzati, su eventuali sovra-imballaggi nella fase di trasporto, sui doppi fondi o pareti e sugli strati non necessari, che saranno vietati.

 

Etichettatura armonizzata

Tutti gli imballaggi dovranno riportare etichette armonizzate a livello comunitario per la raccolta differenziata, in modo da consentire ai consumatori di smaltire correttamente i rifiuti. I sacchi di pellet dovranno riportare pittogrammi chiari che indichino il corretto flusso di riciclo. Questo potrebbe richiedere una riprogettazione della grafica stampata e un coordinamento con gli stampatori.

I produttori dovranno predisporre un’adeguata documentazione tecnica che dimostri la conformità ai requisiti in materia di riciclabilità, di minimizzazione d’uso, e sulle restrizioni chimiche e contenuti minimi di materiale riciclato.

I distributori che importano pellet dovranno assicurarsi che i propri fornitori forniscano una documentazione completa, poiché la responsabilità ricadrà sul soggetto che immette l’imballaggio sul mercato europeo.

 

Responsabilità estesa del produttore (EPR)

È probabile che gli Stati membri moduleranno i contributi EPR in base alla classe di riciclabilità e al contenuto riciclato: migliore sarà la progettazione, minori saranno i contributi da versare. I produttori di pellet dovrebbero prevedere l’evoluzione dei costi associati.

 

Date chiave

  • I requisiti di riciclabilità si applicheranno dal 2030;
  • La riciclabilità dovrà essere dimostrata “su larga scala” dal 2035;
  • Dal 2038 sarà richiesta almeno la classe B di riciclabilità