Ileana Repaci (Bioenergy Europe) sul nuovo Regolamento EUDR

Il Regolamento “Deforestazione zero” (EUDR) è un tema di grande importanza e interesse per le aziende certificate. Ileana Repaci (Advocacy Assistant in Bioenergy Europe) ci offre una sintesi del Regolamento, con un occhio rivolto alla sua attuazione.

Cos’è il Regolamento UE “Deforestazione zero”, noto come “EUDR”?

Il Regolamento (EU) 2023/1115 mira a contrastare la deforestazione il degrado forestale nel mondo, assicurando che possano essere immesse e commercializzate nel mercato europeo, o esportate, soltanto le merci che non abbiano causato deforestazione o degrado forestale e che siano state prodotte legalmente. Il Regolamento stabilisce i requisiti di dovuta diligenza per gli operatori coinvolti nell’intera catena di fornitura e interessa un’ampia varietà di prodotti: soia, olio di palma, cacao, caffè, gomma, legno e prodotti derivati, tra cui pellet, legna da ardere, carbone di legno, ecc. La lista completa è disponibile nell’Allegato I del Regolamento.

Tutto questo come influenza i produttori e i commercianti di pellet? Quali sono i loro obblighi e doveri, e in quali casi?

Poiché il legno è incluso nel campo di applicazione del Regolamento, anche i produttori e i commercianti di pellet sono colpiti dalla sua applicazione. I produttori devono quindi assicurare che l’origine delle materie prime (legname e segatura) usate per produrre il pellet sia conforme al Regolamento. Gli “operatori”, cioè coloro che immettono per la prima volta i prodotti nel mercato dell’Unione o li esportano, devono dichiarare e garantire attraverso un sistema di “dovuta diligenza” che i prodotti legnosi non derivino da deforestazione o degrado forestale e che la loro origine e produzione siano legali. Devono quindi raccogliere informazioni sull’origine delle materie prime (inclusi dati di geolocalizzazione!) e valutarne i rischi associati, eventualmente attuando azioni di mitigazione.

I commercianti a valle delle catene di fornitura devono invece raccogliere e registrare le informazioni sui propri fornitori e clienti, e riportare nella documentazione di vendita il codice di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza. Le informazioni devono essere conservate per almeno 5 anni.

Per capire la differenza tra operatori e commercianti è utile consultare il grafico seguente:

L’Azienda A e l’Azienda C sono entrambe “operatori” poiché immettono per la prima volta legna da ardere (o pellet!) nel mercato europeo. L’Azienda D è “commerciante” perché commercializza legna già presente nel mercato. L’Azienda B, invece, manipola e trasforma la legna da ardere in carbone di legno, immettendo quest’ultimo per la prima volta nel mercato europeo: per questo motivo, anche l’Azienda B è un “operatore”. Diversamente, l’Azienda E, che utilizza il legname per produrre elettricità, non è coinvolta dall’EUDR poiché l’elettricità non ricade all’interno del campo di applicazione del Regolamento.

Gli operatori devo registrarsi nel Sistema informativo EUDR (piattaforma digitale) e utilizzarlo per compiere le proprie dichiarazioni di dovuta diligenza, in formato elettronico?

Sì. Questo sistema si chiama “Traces” ed è sostanzialmente un registro elettronico delle dichiarazioni di dovuta diligenza che permette alle aziende e ai loro delegati di compilare le dichiarazioni e di inviarle alle autorità competenti, per dimostrare la conformità con il Regolamento. Nelle dichiarazioni devono essere inclusi i dati d’origine (inclusa la geolocalizzazione) e i dettagli del prodotto (codice HS, descrizione e quantità).

Gli operatori a valle della catena di fornitura e i commercianti all’interno dell’UE possono fare riferimento alle dichiarazioni create da altri prima di loro, senza doverne produrre di nuove.

Quali sono le scadenze importanti che dobbiamo tenere a mente per questo Regolamento? Quali consigli possono essere dati?

Il Regolamento diverrà cogente dal 31 dicembre 2025 (incluso), mentre per le piccole e medie imprese (PMI) la data di applicazione è fissata al 30 giugno 2026.

Questo significa che operatori e commercianti hanno tempo fino alla fine dell’anno per conformarsi al Regolamento. Il consiglio generale è quello di prepararsi assicurando trasparenza alle catene di fornitura, raccogliendo informazioni sulle pratiche di approvvigionamento delle materie prime e svolgendo audit interni. È importante arrivare pronti alla scadenza, per evitare ritardi o sanzioni.

La Commissione ha reso disponibile un Documento Guida e alcune Domande & Risposte (FAQ) sul Regolamento EUDR che possono essere utili per la sua comprensione e per conformarsi ai suoi requisiti.

AIEL rilascia continui aggiornamenti e “pillole” di EUDR a questo link: https://energiadallegno.it/pillole-di-eudr/